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Nel 1960 l'Assemblea Generale ha dichiarato che
l'assoggettamento dei popoli ad un dominio straniero è contrario alla Carta delle Nazioni Unite, interpretando estensivamente
il testooriginario, disponendo altresì che un territorio raggiunge una piena condizione di autogoverno tramite la sua
costituzione in Stato Sovrano indipendente, l'associazione con uno stato indipendente o l'integrazione con uno stato indipendente.
Molti degli stati che così raggiunsero l'indipendenza costituirono il gruppo dei 77. Parte della dottrina identifica
lo Stato nella comunità di uomini, nel popolo che organizzandosi entro un territorio ne determina la costituzione.Secondo
una diversa concezione lo Stato come soggetto del diritto internazionale va identificato esclusivamente nell'apparato governativo,
sia negli organi che identificano lo stato persona e dunque in un ristretto nucleo di persone detentrici del potere politico,
sia attraverso un mandato di rappresentanza politica del popolo sovrano. Dal punto di vista del diritto internazionale
va data senza dubbio la preferenza alla seconda accezione che rispecchia la stessa genesi storica del diritto internazionale
come rapporto fra entità sovrane, originarie e indipendenti di "principes superiorem non reconoscentes".
D'altra parte la stessa Corte di Cassazione Italiana, con la sentenza numero 468 del 1975, ha dichiarato che, al fine di stabilire
l'efficacia di un atto di diritto privato formato all'estero è irrilevante che lo stato mantenga o meno normali rapporti
diplomatici con quello cui appartiene la norma di diritto internazionale privato da applicare o che quest'ultimo non sia stato
riconosciuto dal primo. Ancora significativo è che nell'opera di codificazione del diritto internazionale nell'ambito
degli stati americani sia stata approvata a Montevideo nel 1933 una convenzione sui diritti e doveri degli stati nella quale
si dice che l'esistenza politica di uno stato è indipendente dal riconoscimento da parte degli altri stat; i e ancora
che, anche prima del riconoscimento, lo stato gode in diritto internazionale di tutto un insieme di privilegi. Inoltre in
una risoluzione del 1936 si ribadisce il carattere dichiarativo del riconoscimento internazionale, così come nella
Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani, adottata a Bogotà il 30 aprile 1948. I cosiddetti
micro stati sono invece senza dubbio soggetti del diritto internazionale se non sono subordinati ad un altro stato, indipendentemente
che siano o meno membri delle Nazioni Unite (come San Marino, Montecarlo o l'Isola dei Cavalieri). A tale proposito si evidenzia
l' iniziativa di codificazione ad opera delle Nazioni Unite con l'apertura alla firma della convenzione sulla successione
degli stati rispetto ai trattati di Vienna, 23 agosto 1978 . Va ricordato che sullo Statuto delle Nazioni Unite all'art.
7, la Corte internazionale di giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite e ha competenza
nel dirimere Controversie nascenti o nate dall' interpretazione del Pubblico Diritto Giuridico Internazionale anche fra Stati
non aderenti o non ancora membri delle Nazioni Unite. Tra gli altri l'orientamento emergente fra i casi da dirimere è
costituito dal principio di autodeterminazione che è sempre più affermato nei pareri consultivi della Corte
internazionale di giustizia de l'AJA. Il principio di autodeterminazione è affermato nei pareri consultivi della Corte
internazionale di giustizia (convenzione sulle relazioni diplomatiche di Vienna del 1961; convenzione sul diritto dei trattati
di Vienna del 1969; convenzione sulla successione degli stati nei trattati di Vienna del 1978). D'altra parte
lo stesso art. 36 della Carta delle U.N (indicazione per l' Alta Corte di Giustizia delle Nazioni Unite ,altrimenti detta
dell'AJA) dispone che le parti della controversia possono, anche in mancanza di accordo speciale, ricorrere alla corte e alla
sua giurisdizione obbligatoria per tutte le controversie, per i problemi di interpretazione di trattati, per ogni questione
di diritto internazionale, in merito all'esistenza di fatti che testimonierebbero per la violazione di norme internazionali,
in merito alla misura o estensione di riparazioni per la violazione di rispettivi obblighi Trova applicazione al proposito
la disposizione dello art. 38 dello Statuto, che pone l'ordine in cui va applicato il diritto internazionale: - convenzioni internazionali; - diritto consuetudinario; - principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili. La separazione fra diritto internazionale e diritti interni trova conferma in alcuni dati della prassi che
mettono in luce le conseguenze principali di tale separazione: la regola secondo la quale uno stato non può invocare
il proprio diritto interno per giustificare l'inadempimento di un proprio obbligointernazionale, come confermato dalla
Corte Permanente di Giustizia Internazionale e dalla Convenzione di Vienna sui trattati del '69.La Corte di Giustizia
Internazionale ha affermato che dal punto di vista del diritto internazionale e della Corte che ne è l'organo le leggi
nazionali sono semplici fatti, manifestazioni della volontà e della attività degli stati, allo stesso titolo
delle decisioni giudiziarie e delle misure amministrative. Ancora la Cassazione italiana ha affermato che le ragioni spettanti
ai cittadini italiani verso lo stato italiano hanno la loro fonte esclusiva in provvedimenti normativi interni e non in accordi
e convenzioni internazionali diretti a regolare esclusivamente i rapporti fra gli stati contraenti sul piano internazionale.Sussiste
il principio della relatività dei valori giuridici per cui ciò che in un ordinamento è rispettivamente
vietato, permesso, lecito o illecito può non esserlo in altri, in coerenza col principio della separazione degli ordinamenti.Quanto
ora detto non scalfisce il fatto che il governo di uno stato debba comportarsi in coerenza sia con gli obblighi che nascono
dal diritto internazionale, sia con quelli che gli impone il diritto interno. Entrambi gli obblighi sono giuridici oggettivamente,
ma non appartenenti al medesimo ordinamento. E' lo Stato che appartiene contemporaneamente a due ordinamenti diversi.
A Chiarimento L'adempimento degli obblighi internazionali mediante modifica dell'ordinamento interno.La separazione
dell'ordinamento statale da quello internazionale non è contraddetta dal fatto che in taluni casi l'adempimento degli
obblighi internazionali debba o possa avvenire mediante una modificazione del proprio diritto da parte di uno stato. L'adattamento
del diritto italiano al diritto internazionale generaleLa sola disposizione di carattere generale, che si rinviene nell' ordinamento
italiano, è il primo comma dell'art. 10 della Cost. Anche L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Si precisa che tale norma innesta un meccanismo automatico,
operando come un trasformatore permanente che provvede a creare le norme interne necessarie ad adempiere alle prescrizioni
delle norme internazionali generali, senza che occorra alcun intervento del legislatore.Il compito di accertare le modificazioni
automaticamente avvenute ad opera dello art. 10 Cost. spetta a tutti gli organi preposti alla applicazione del diritto, ivi
compreso il giudice nazionale.La posizione assunta dalla Corte Costituzionale della Repubblica Italiana che considera
il contrasto solo apparente e risolvibile con la applicazione del criterio di specialità che non integra la incompatibilità
fra le deroghe alla giurisdizione derivanti dalla immunità diplomatica e le norme costituzionali. Le due posizioni
non condivise ivi espresse sono: - che non vi potrebbe essere incompatibilità
fra norme generali internazionali antecedenti alla costituzione e la costituzione stessa, ma solo fra costituzione e norme
generali ad essa successive; - l'accettazione del fatto che una persona
possa vedersi rifiutata dal giudice italiano una decisione di merito su di un suo diritto per il solo fatto che la controparte
sia un agente diplomatico straniero. Secondo la dottrina italiana,
in posizione intermedia tra chi (ormai una rara avis) ritiene necessario per l'esistenza di uno stato nell'ordinamento internazionale
il previo riconoscimento formale da parte degli altri stati e chi una parte assai consistente della dottrina) ritiene
che uno stato o esiste di fatto o non esiste di fatto, risolvendosi il riconoscimento formale in una qualche ferita alla sovranità
dello stato oggetto di riconoscimento, il riconoscimento «si sostanzia in un atto attraverso il quale un soggetto
di detto ordinamento [internzionale] con una propria espressa manifestazione di volontà o attraverso fatti concludenti,
attesta, in modo inequivoco. unilateralmente, ad un altro soggetto che dell'atto è il destinatario, di considerare
esistente una data situazione di fatto o di diritto che lo riguarda e - fatte salve le precisazioni risultanti dalla sua stessa
attestazione - di non contestarla (...) Quanto ai modi in cui il riconoscimento è posto in essere, si distingue tra
riconoscimento espresso e riconoscimento tacito o implicito. Quest'ultimo fenomeno risulta da fatti concludenti quali, ad
esempio, quello che si concreta, quando si tratti di riconoscimenti di Stato o di governi, nella conclusione di accordi
internazionali con questi ultimi. In date circostanze è considerato costituire fatto concludente idoneo ad attestare
un riconoscimento tacito anche il silenzio. E ciò perché considerazioni politiche inducono spesso gli Stati
a preferire questa via a quella di un riconoscimento esplicito» (MENGOZZI, voce Riconoscimento (dir.int.) Enc. Giur.
Treccani, Roma, 1992).Che nel caso specifico, peraltro, sia comprovato per tabulas che lo Stato Principato Isola dei Cavalieri
esiste, basterebbe semplicemente una lettura della documentazione che appare in copia sul presente sito dello Stato, documentazione
tutta contestabile solo per falso, nelle forme e con le conseguenze internazionali di legge, essendo stati, gli stessi documenti,
notificati ad un centinaio di Stati di tutti i Continenti, senza contestazione alcuna.Ad ulteriore conferma , nei raffronti
della sola Repubblica Italiana: A) Documenti Passaporti Diplomatici
del Principato muniti dell'Apostille dell' Aja dalle Prefetture di Milano, Palermo, Sassari; B) Carta Costituzionale del Principato, in copia Autenticata, munita dell'Apostille dell' Aja dalla Prefettura di
Sassari; C) Riconoscimento della validità dei Documenti Internazionali
del Principato da parte dell' Ufficio DG.IT IV ( Legalizzazioni ed Apostille da e verso l'Italia) del Ministero degli Esteri
della Repubblica Italiana. D) Legalizzazione per l'Italia, mediante
Copia Conforme e repertorio notarile n°150 del gennaio 2009, da parte del Consolato Generale d' Italia in New York, delle
Credenziali del Capo dello Stato. Tale Passaporto Credenziale è stato in seguito munito del rispetto dell'Apostille
dell'Aja dal Dipertimento di Stato degli U.S.A. in New York; E) Atto
notorio , munito dell'Apostille Degli Stati Uniti D'America, dello Status del Capo di Stato del Principato e della validità
del Suo passaporto Diplomatico n°D001003, redatto dal Rappresentante Consolare della Repubblica Italiana in Pennsylvania
in data 31 maggio 2012. F) Invito Ufficiale del Prefetto di Oristano (Sardegna, Italia) al Capo di Stato del Principato nativo dell'isola.
REITERATE e Gravi Violazioni del Diritto Internazionale comesse da Istituzioni Italiane
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In 1960 the General Assembly declared that the
subjugation of peoples to a foreign domination is contrary to the Charter of the United Nations, extensively interpreting
the original text, also stipulating that a territory reaches a full condition of self-government through its constitution
in an independent Sovereign State , association with an independent state or integration with an independent state. Many of
the states that gained independence formed the group of 77.Part of the doctrine identifies the state in the community of men,
in the people who organize themselves within a territory and determine its constitution.According to a different conception,
the State as a subject of international law must be identified exclusively in the governmental apparatus, both in the bodies
that identify the person state and therefore in a restricted group of people holding political power, and through a mandate
of political representation of the sovereign people.From the point of view of international law, preference should undoubtedly
be given to the second meaning which reflects the same historical genesis of international law as the relationship between
sovereign, original and independent entities of "principes superiorm non reconoscentes". On the other hand, the
Italian Court of Cassation, with the judgment number 468 of 1975, declared that, in order to establish the effectiveness of
an act of private law formed abroad, it is irrelevant whether the state maintains normal relations or not. diplomats with
that to which the norm of private international law to be applied belongs or which the latter has not been recognized by the
former. Still significant is that in the work of codifying international law within the American states, a convention on the
rights and duties of states was approved in Montevideo in 1933 in which it is said that the political existence of a state
is independent of the recognition by part of the other stat; and again that, even before the recognition, the state enjoys
a whole set of privileges in international law. Furthermore, in a resolution of 1936 the declaratory character of international
recognition is reaffirmed, as in the Charter of the Organization of American States, adopted in Bogota on April 30, 1948.The
so-called micro states are undoubtedly subjects of international law if they are not subordinate to another state, regardless
of whether or not they are members of the United Nations (such as San Marino, Montecarlo or the Island of the Knights). In
this regard, the United Nations codification initiative is highlighted with the opening for signature of the convention on
the succession of states with respect to the Vienna Treaties, 23 August 1978.It should be remembered that on the United Nations
Statute in art. 7, the International Court of Justice constitutes the main jurisdictional body of the United Nations and has
jurisdiction to settle disputes arising or arising from the interpretation of international public law, including between
non-member states or states that are not yet members of the United Nations. Among others, the emerging orientation among the
cases to be settled is the principle of self-determination which is increasingly affirmed in the advisory opinions of the
International Court of Justice of the AJA. The principle of self-determination is affirmed in the consultative opinions of
the International Court of Justice (1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations; 1969 Treaty of Vienna Treaty Law; Convention
on the Succession of States in the 1978 Vienna Treaties). On the other hand the same art. 36 of the UN Charter (indication
for the United Nations High Court of Justice, otherwise known as AJA) provides that the parties to the dispute may, even in
the absence of a special agreement, have recourse to the court and its mandatory jurisdiction for all disputes, for problems
of interpretation of treaties, for any matter of international law, regarding the existence of facts that would testify for
the violation of international norms, regarding the extent or extension of repairs for the violation of their respective obligations.
About the provision of art. 38 of the Articles of Association, which sets the order in which international law is to be applied: - international conventions; - customary law; - general principles of law recognized by civilized nations. The separation between international law and domestic rights is confirmed
by some data of the practice that highlight the main consequences of this separation: the rule according to which a state
cannot invoke its own domestic law to justify the failure to fulfill its own international obligation, as confirmed by the
Permanent Court of International Justice and the Vienna Convention on the Treaties of 1969.The International Court of Justice
stated that from the point of view of international law and the Court that is its organ, national laws are simple facts, manifestations
of the will and activity of states, in the same way as judicial decisions and administrative measures . Again, the Italian
Cassation affirmed that the reasons due to Italian citizens towards the Italian state have their exclusive source in internal
regulatory provisions and not in international agreements and conventions aimed exclusively at regulating relations between
the contracting states on an international level.There is the principle of relativity of legal values whereby
what is forbidden, permitted, lawful or unlawful in one legal system may not be so in others, in line with the principle of
separation of legal systems.What has just been said does not affect the fact that the government of a state must behave in
coherence both with the obligations that arise from international law and with those imposed by domestic law. Both obligations
are objectively legal, but not belonging to the same system. It is the state that belongs simultaneously to two different
systems.
A Clarification The fulfillment of
international obligations through modification of the internal regulations.The separation of the state order from the international
one is not contradicted by the fact that in some cases the fulfillment of international obligations must or can take place
through a modification of its right by a state. The adaptation of Italian law to general international lawThe only general
provision found in the Italian legal system is the first paragraph of art. 10 of the Const.The Italian legal system also complies
with the generally recognized rules of international law.It should be noted that this standard engages an automatic mechanism,
operating as a permanent transformer that creates the internal standards necessary to comply with the requirements of the
general international standards, without requiring any intervention by the legislator.The task of ascertaining the changes
automatically made by art. 10 of the Constitution belongs to all the bodies responsible for applying the law, including the
national judge.The position taken by the Constitutional Court of the Italian Republic which considers the contrast only apparent
and resolvable with the application of the specialty criterion which does not integrate the incompatibility between the exemptions
to jurisdiction deriving from diplomatic immunity and the constitutional rules.The two positions not shared therein are: - that there could be no incompatibility between international general rules prior to the
constitution and the constitution itself, but only between the constitution and subsequent general rules; - acceptance of the fact that a person may be refused by the Italian judge a decision on
the merits of his right for the mere fact that the counterpart is a foreign diplomatic agent. According to Italian doctrine, in an intermediate position between those who (by
now a rare avis) deem it necessary for the existence of a state in the international order the prior formal recognition by
the other states and who a very substantial part of the doctrine) believes that one state or exists in fact or does not exist
in fact, resolving the formal recognition in some wound to the sovereignty of the state object of recognition, the recognition
"is substantiated in an act through which a subject of said [international] order with its own express manifestation
of will or through conclusive facts, attests, unequivocally. unilaterally, to another party who is the recipient of the act,
to consider a given factual or legal situation concerning him and - subject to the clarifications resulting from his own attestation
- not to contest it (...) ways in which recognition is brought into being, a distinction is made between express recognition
and tacit or implicit recognition. The latter phenomenon results from conclusive facts such as, for example, the one that
materializes, when it comes to state or government recognitions, in the conclusion of international agreements with the latter.
In certain circumstances, silence is considered to constitute a conclusive event capable of attesting tacit recognition. This
is because political considerations often induce States to prefer this path to that of explicit recognition "(MENGOZZI,
Recognition item (int. Director) Enc. Giur. Treccani, Rome, 1992).That in the specific case, moreover, it is proven by tabulas
that the Principality of the Island of the Knights exists, it would be enough to read the documentation that appears in copy
on this site of the State, documentation entirely contestable only for false, in the forms and with the international consequences
by law, having been, the same documents, notified to a hundred States of all continents, without dispute.For further confirmation,
in the comparisons of the Italian Republic only: A)
Documents of the Principality's Diplomatic Passports with the Apostille of the Hague from the Prefectures of Milan, Palermo,
Sassari; B) Constitutional Charter of the Principality,
in Authenticated copy, with the Apostille of the Hague from the Prefecture of Sassari; C) Recognition of the validity of the Principality's International Documents by the DG.IT
IV Office (Legalizations and Apostille from and to Italy) of the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic. D) Legalization for Italy, by Certified Copy and notarial repertory No. 150 of January
2009, by the Consulate General of Italy in New York, the Credentials of the Head of State. This Credential Passport was later
provided with respect for the Hague Apostille by the U.S. State Department. in New York; E) Notarial act, bearing the Apostille of the United States of America, the status of the
Head of State of the Principality and the validity of your Diplomatic passport No. D001003, drawn up by the Consular Representative
of the Italian Republic in Pennsylvania on 31 May 2012. F)
Official invitation of the Prefect of Oristano (Sardinia, Italy) to the Head of State of the island's native Principality.
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